PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA - STAGIONE 2022-2023.
Pubblicata il 26/11/2022
Dal 26/11/2022 al 30/04/2023
Con Ordinanza del Sindaco n. 48 del 23.11.2022 il Comune di Campolongo Maggiore ha adottato le seguenti misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, del traffico veicolare e delle combustioni all’aperto su tutto il territorio comunale. Validità fino al 30.04.2023.
1. LIMITAZIONI RIFERITE AI TRASPORTI
Con tutti i tipi di allerta (Verde, Arancio, Rossa) comunicati con bollettino ARPAV fino al 30.Aprile non possono circolare dalle 8.30 alle 18.30:
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2. LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
A) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
C) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore o uguale a 3 stella (D.G.R.V. n. 1908/2016) con allerta verde e arancio e a 4 stelle con allerta rossa.
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3. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO E SPANDIMENTO ZOOTECNICI
ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.
Con livello di allerta 1 (arancio) o 2 (Rosso) è vietato lo spandimento di liquami zootecnici.
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Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
SI INVITA A LEGGERE L’ORDINANZA E GLI ALLEGATI ESPOSTI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE.
1. LIMITAZIONI RIFERITE AI TRASPORTI
Con tutti i tipi di allerta (Verde, Arancio, Rossa) comunicati con bollettino ARPAV fino al 30.Aprile non possono circolare dalle 8.30 alle 18.30:
- auto e veicoli commerciali benzina fino a Euro 1,
- auto e veicoli commerciali Diesel fino a Euro 2
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2. LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
A) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
- 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
C) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore o uguale a 3 stella (D.G.R.V. n. 1908/2016) con allerta verde e arancio e a 4 stelle con allerta rossa.
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3. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO E SPANDIMENTO ZOOTECNICI
ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.
Con livello di allerta 1 (arancio) o 2 (Rosso) è vietato lo spandimento di liquami zootecnici.
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Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
SI INVITA A LEGGERE L’ORDINANZA E GLI ALLEGATI ESPOSTI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE.
Allegati
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