Comune di Campolongo Maggiore

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA - STAGIONE 2022-2023.

Pubblicata il 26/11/2022
Dal 26/11/2022 al 30/04/2023

Con Ordinanza del Sindaco n. 48 del 23.11.2022 il Comune di Campolongo Maggiore ha adottato le seguenti misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, del traffico veicolare e delle combustioni all’aperto su tutto il territorio comunale. Validità fino al 30.04.2023.
 
1. LIMITAZIONI RIFERITE AI TRASPORTI
Con tutti i tipi di allerta (Verde, Arancio, Rossa) comunicati con bollettino ARPAV fino al 30.Aprile non possono circolare dalle 8.30 alle 18.30:
  • auto e veicoli commerciali benzina fino a Euro 1,
  • auto e veicoli commerciali Diesel fino a Euro 2
Non possono sostare a motore acceso gli autobus al capolinea i veicoli merci nelle operazioni di carico/scarico, tutti i veicoli fermi ai passaggi a livello e ai semafori.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
A) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
  • 17°C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
B) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell’esercizio degli impianti termici (e degli “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
C) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse di classe inferiore o uguale a 3 stella (D.G.R.V. n. 1908/2016) con allerta verde e arancio e a 4 stelle con allerta rossa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO E SPANDIMENTO ZOOTECNICI
ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.
Con livello di allerta 1 (arancio) o 2 (Rosso) è vietato lo spandimento di liquami zootecnici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
 
SI INVITA A LEGGERE L’ORDINANZA E GLI ALLEGATI ESPOSTI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE.
 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato ordinanza 2022 - 2023.pdf 377.32 KB
Allegato allegato A 1000 - 30000.pdf 958.63 KB
Allegato allegato B.pdf 383.79 KB


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto